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Approfondimento

Assemblea dei soci e delibere: regole e vizi di invalidità

Avv. Maria Leccese6 luglio 20266 min di lettura

L'assemblea ha approvato un aumento di capitale con pochi soci presenti, senza che a te sia arrivato alcun avviso. Oppure è stata modificata la clausola di distribuzione degli utili in modo che ritieni illegittimo, e ti sei astenuto dal voto. Che fare? Il diritto societario italiano prevede strumenti precisi per contestare le delibere assembleari invalide: chi può agire, entro quando, e con quali effetti dipende dal tipo di vizio e dalla forma giuridica della società. Questa guida illustra le regole per le società di capitali (in particolare le SpA e le SRL), che sono le forme più diffuse nelle imprese italiane.

Che cos'è la delibera assembleare e perché può essere contestata

La delibera è la decisione collettiva adottata dai soci riuniti in assemblea. Quando è presa nel rispetto della legge e dello statuto, vincola tutti i soci, anche assenti o contrari (art. 2377, comma 1, del Codice civile). Quando invece viola una norma di legge o una clausola statutaria, la delibera è invalida e può essere impugnata.

Il diritto societario italiano distingue due categorie di invalidità, con effetti e termini diversi:

  • Annullabilità: il vizio più comune. La delibera produce effetti finché non viene annullata dal giudice. L'impugnazione ha un termine breve.
  • Nullità: vizio più grave, riservato a casi tassativi. Può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse, entro termini più lunghi o addirittura senza limiti di tempo.

Questa distinzione, introdotta nella sua forma moderna dalla riforma del diritto societario (D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 6), è fondamentale: sbagliare categoria significa rischiare di perdere il diritto prima ancora di esercitarlo.

Le regole nelle SpA: annullabilità (art. 2377 c.c.)

Nelle società per azioni, la regola generale è l'annullabilità. Sono annullabili le deliberazioni non conformi alla legge o allo statuto (art. 2377, comma 2, c.c.).

Chi può impugnare

Hanno diritto di impugnare:

  • I soci assenti, dissenzienti o astenuti, purché possiedano almeno il 5% del capitale sociale nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, o l'1 per mille in quelle quotate. Lo statuto può ridurre o eliminare queste soglie.
  • Gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il collegio sindacale, senza alcuna soglia percentuale.

Il socio che non raggiunge la soglia minima non perde ogni tutela: può chiedere il risarcimento del danno eventualmente subito per effetto della delibera illegittima (art. 2377, comma 4, c.c.).

Entro quando

Il termine è di 90 giorni dalla data della deliberazione; se la delibera è soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese, il termine decorre dall'iscrizione. Si tratta di un termine di decadenza: una volta scaduto, l'annullamento non è più possibile.

Quando il giudice non annulla

La legge prevede che l'annullamento non possa essere pronunciato in alcune ipotesi, anche se il vizio è provato. In particolare:

  • Se hanno partecipato all'assemblea persone non legittimate, ma la loro presenza non era determinante per la costituzione del quorum.
  • Se un singolo voto era invalido o fu mal contato, ma non era determinante per il raggiungimento della maggioranza.
  • Se il verbale è incompleto o impreciso, ma consente comunque di verificare il contenuto e la validità della delibera.

Questo significa che non ogni irregolarità porta all'annullamento: conta l'incidenza concreta del vizio sul risultato finale.

Le regole nelle SpA: nullità (art. 2379 c.c.)

La nullità è riservata a tre casi tassativi:

  1. Mancata convocazione dell'assemblea: assenza totale dell'avviso, non la semplice irregolarità formale dell'avviso stesso.
  2. Mancanza del verbale: il verbale si considera assente solo se non contiene la data e l'oggetto della deliberazione, firmata dal presidente.
  3. Impossibilità o illiceità dell'oggetto: la delibera ha un contenuto che la legge vieta o che è materialmente impossibile eseguire.

Chi può impugnare e entro quando

La nullità può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse (non solo dai soci) entro 3 anni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o dalla trascrizione nel libro delle adunanze.

Eccezione: se la delibera modifica l'oggetto sociale introducendo attività illecite o impossibili, l'azione è imprescrittibile.

La sanatoria

Anche la nullità può essere sanata. Se prima che il giudice si pronunci viene adottata una nuova delibera conforme alla legge e allo statuto, la causa di nullità viene meno (art. 2379, ultimo comma, rinvia all'art. 2377, commi 7 e 8, c.c.). Un aspetto pratico che conviene considerare già nelle fasi iniziali di una contestazione.

Le regole nelle SRL: le differenze che contano (art. 2479-ter c.c.)

La società a responsabilità limitata ha un regime proprio, disciplinato dall'art. 2479-ter del Codice civile. Le differenze rispetto alla SpA sono sostanziali.

Nessuna soglia percentuale per l'annullabilità

Nella SRL, l'impugnazione per annullabilità spetta a ogni socio che non vi ha consentito, senza che sia richiesta alcuna soglia minima di partecipazione al capitale. Questo è un punto decisivo per i soci di minoranza: nelle SpA la soglia del 5% può escluderli di fatto dall'impugnazione diretta, nelle SRL no.

Anche nelle SRL il termine è di 90 giorni dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci.

Una causa di nullità in più: l'assenza assoluta di informazione

Le SRL hanno una causa di nullità che le SpA non prevedono espressamente: le decisioni adottate in assenza assoluta di informazione dei soci sono nulle, impugnabili entro 3 anni da chiunque vi abbia interesse.

In pratica, se i soci non sono stati messi in condizione di conoscere la materia su cui dovevano decidere, la decisione è radicalmente invalida, a prescindere da ogni altra formalità.

Convocare l'assemblea: regole base da non trascurare

Molti vizi nascono già prima che l'assemblea si riunisca, nella fase di convocazione. Nelle SpA, l'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno, e deve essere pubblicato con almeno 15 giorni di anticipo (art. 2366 c.c.); lo statuto può ridurre questo termine a 8 giorni se la comunicazione avviene con mezzi che garantiscano la prova del ricevimento.

Il quorum costitutivo (cioè la quota di capitale necessaria perché l'assemblea ordinaria sia valida) è pari ad almeno la metà del capitale avente diritto di voto in prima convocazione (art. 2368 c.c.). Se non viene raggiunto, si convoca una seconda assemblea con quorum ridotti.

Esiste però l'assemblea totalitaria: se l'intero capitale è presente o rappresentato e partecipa la maggioranza degli organi amministrativi e di controllo, l'assemblea è valida anche senza le formalità di convocazione. Tuttavia, ogni partecipante può opporsi alla discussione di argomenti sui quali non si ritiene adeguatamente informato. Un diritto che nella pratica viene spesso dimenticato.

Sospensione cautelare della delibera impugnata

Impugnare una delibera con l'azione di annullamento non la sospende automaticamente. Nel periodo in cui la causa è pendente, la delibera contestata rimane efficace e può essere eseguita. Per evitare effetti irreversibili, la legge consente di chiedere al giudice la sospensione cautelare dell'esecuzione della delibera (art. 2378, comma 3, c.c.). Il giudice valuta la fondatezza dell'impugnazione e il rischio di danni gravi derivanti dall'esecuzione immediata. È uno strumento da considerare subito, perché il tempo conta: aspettare la sentenza definitiva può rendere inutile anche una vittoria.

Per approfondire il contesto societario più ampio in cui si inserisce la gestione delle delibere, leggi anche la nostra guida sull'area diritto societario e sulle tematiche legate alla contrattualistica d'impresa.

Come ti aiuta lo Studio Legale Leccese

Lo Studio Legale Leccese, a Salerno, assiste soci e imprese nelle controversie societarie: dall'analisi della delibera contestata alla valutazione del tipo di vizio, fino all'impugnazione in giudizio e alla richiesta di sospensione cautelare. Ogni situazione richiede una valutazione specifica, perché i termini sono brevi e le conseguenze di un'azione intempestiva possono essere definitive. Prenota una consulenza per esaminare il tuo caso con chi segue il contenzioso societario nell'area aziende.

Questo articolo ha finalità informative generali e non sostituisce un parere legale personalizzato.

Domande frequenti

Le domande più comuni

Posso impugnare una delibera anche se ero assente all'assemblea?

+

Sì. Nelle SpA, i soci assenti sono legittimati a impugnare per annullabilità, purché raggiungano la soglia del 5% del capitale (o la soglia inferiore prevista dallo statuto). Nelle SRL, ogni socio che non ha consentito alla decisione può impugnare, indipendentemente dalla presenza o assenza all'assemblea.

Cosa succede se il quorum non era stato raggiunto?

+

Dipende dal tipo di quorum. Se mancava il quorum costitutivo (l'assemblea non era valida fin dall'inizio), la delibera può essere impugnata per annullabilità entro 90 giorni. Se l'irregolarità riguarda un quorum deliberativo e il voto invalido era determinante per il risultato, si può chiedere l'annullamento.

Una delibera nulla può diventare valida col tempo?

+

In linea generale sì: la maggior parte delle cause di nullità si "sanano" per decorso del termine di 3 anni. Fa eccezione la delibera che introduce nell'oggetto sociale attività illecite o impossibili, che rimane impugnabile senza limiti di tempo.

Ho meno del 5% del capitale: sono senza tutele?

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Non del tutto. Nelle SpA, il socio sotto soglia non può chiedere l'annullamento, ma può agire per il risarcimento del danno subito per effetto della delibera illegittima (art. 2377, comma 4, c.c.). Nelle SRL, invece, non esistono soglie minime: ogni socio dissenziente può impugnare direttamente.

Quali documenti devo raccogliere prima di impugnare?

+

L'avviso di convocazione (o la sua assenza), il verbale dell'assemblea, l'estratto del libro soci e qualsiasi corrispondenza rilevante. Il termine di 90 giorni per l'annullabilità è breve: meglio raccogliere la documentazione subito dopo la delibera e consultare un legale prima della scadenza.

Scritto da

Avv. Maria Leccese

Avv. Maria Leccese

Diritto civile

L'avvocata Maria Leccese si è laureata in Giurisprudenza nel 2016 presso l'Università degli Studi Federico II di Napoli ed è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Salerno.

Si occupa di diritto civile e d'impresa: contrattualistica, diritto societario e commerciale, recupero crediti e tutela del patrimonio, affiancando aziende e privati del territorio nelle scelte quotidiane e nel contenzioso.

Nel 2019 ha fondato con la sorella Filomena lo Studio Legale Leccese, con un approccio multidisciplinare e collaborativo. Parla italiano e inglese.

Trasparenza

Questo articolo è stato redatto con l'assistenza di strumenti di intelligenza artificiale: Claude di Anthropic per la stesura e la verifica del testo, e Legal Data Hunter, insieme alle fonti istituzionali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale, Corte di Cassazione), per la ricerca e il controllo dei riferimenti normativi. Il contenuto è stato rivisto e approvato da un avvocato dello Studio prima della pubblicazione.

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